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Che cos'è
Breve descrizione
Per contrarre matrimonio (sia con
rito civile che con rito religioso) occorre fare richiesta
di pubblicazioni presso il Comune dove uno degli sposi
è residente.
I matrimoni vengono celebrati dall'Ufficiale dello Stato
Civile (Sindaco o suo delegato) dal lunedì al venerdì
durante l'orario di apertura degli uffici e il sabato
sino alle ore 16.00 sono escluse tutte le domeniche e
i giorni festivi.
La data e l'orario devono essere concordati con il servizio
matrimoni dell'Ufficio di Stato Civile, che fisserà
l'appuntamento secondo le disponibilità.
Gli sposi devono presentarsi nel giorno e nell'ora prestabiliti
con due testimoni maggiorenni (anche parenti dei nubendi)
muniti di valido documento di identità.
Requisiti
A chi è rivolto
Possono contrarre matrimonio:
- le cittadine ed i cittadini maggiorenni, di stato libero,
che non siano legati fra loro da vincoli di parentela,
affinità, adozione e affiliazione nei gradi stabiliti
dal Codice Civile;
- le cittadine ed i cittadini dai 16 ai 18 anni, provvisti
dell'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
- le cittadine ed i cittadini già sposati, che
hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio.
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità
di presentazione della domanda
Per effettuare le pubblicazioni è necessario concordare
preventivamente un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile.
La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata
da entrambi gli sposi presentandosi personalmente (o tramite
persona che ha ricevuto l'incarico con procura speciale)
all'Ufficio di Stato Civile, dove verranno rese le dichiarazioni
e firmato il verbale.
Documenti da presentare
- richiesta di pubblicazione del Parroco in caso di matrimonio
cattolico;
- richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della
nomina da parte del Ministero dell'Interno, per i culti
ammessi escluso alcuni culti per cui è necessario
chiedere informazioni più dettagliate;
- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini
di pubblicazione;
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio
in caso di parentela o affinità tra i coniugi (articolo
87 del Codice Civile);
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio
in presenza di divieto temporaneo (articolo 89 del Codice
Civile);
- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio dei
minorenni.
Documenti da presentare per i CITTADINI
STRANIERI:
- passaporto o documento di identità personale (permesso
di soggiorno per presa visione);
- nulla-osta al matrimonio (documento necessario al cittadino
straniero per contrarre matrimonio in Italia).Il nulla-osta
deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio
secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente
indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di
nascita, paternità e maternità, cittadinanza,
residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo
straniero può contrarre matrimonio in Italia con
il cittadino (seguono le generalità) Il nulla-osta
può essere rilasciato: - dall'Autorità Consolare
in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere
legalizzata presso la Prefettura italiana che ha sede nella
città in cui ha sede il Consolato straniero che ha
rilasciato il documento oppure dall'Autorità competente
del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere
legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero.
Importante: se il nulla-osta non contiene i dati relativi
alla nascita, alla paternità e maternità,
occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine,
tradotto e legalizzato.
La convenzione di Monaco del 5.9.1980 prevede la possibilità
di sostituire il Nulla-osta con un certificato di capacità
matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato
dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del
proprio Paese.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria,
Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo,
Spagna, Svizzera, Turchia.
Cittadini statunitensi:
In sostituzione del Nulla-osta vengono richiesti i seguenti
documenti:
- atto di notorietà attestante che, per le leggi
cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può
contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi
con due testimoni avanti ad un'autorità italiana
competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità
Consolare italiana all'estero);
- dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense
in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata
presso la Prefettura competente.
Cittadini australiani:
in sostituzione del nulla-osta sono richiesti i seguenti
documenti:
- 1) dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano
alla competente Autorità consolare australiana in
Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a
cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio
che intende contrarre in Italia. La firma del console deve
essere legalizzata presso la competente Prefettura.
- 2) Atto di nascita, certificato di stato libero rilasciati
dalle competenti Autorità in Australia dai quali
risulti la prova che giuste le leggi a cui l'interessato
è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio
che intende contrarre in Italia.
Qualora i documenti di cui al punto 2) non siano disponibili,
l'interessato deve presentare un atto notorio (consiste
in una dichiarazione giurata resa dall'interessato in presenza
di quattro testimoni) redatto davanti all'Autorità
italiana competente (All'estero il Console Italiano), da
cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia,
nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.
Se il cittadino è
residente o domiciliato in Italia, è soggetto alla
pubblicazione di matrimonio, e deve produrre anche l'atto
di nascita rilasciato dal Paese di origine, tradotto e legalizzato,
nel caso in cui il nulla osta non contenga i dati relativi
alla nascita , alla paternità e maternità.
Se lo straniero non conosce la lingua italiana deve farsi
assistere da un interprete sia al momento della presentazione
dei documenti sia all'atto dell' eventuale richiesta di
pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio, munito
di un documento d'identità.
Costi
e modalità di pagamento
L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento di
un'imposta di bollo pari a € 14,62 (€ 29,24 se
uno degli sposi non è residente nel comune di Cologna
Veneta ed è quindi necessario richiedere la pubblicazione
ad un altro Comune o all'estero).
Per la celebrazione del matrimonio civile la Giunta Comunale
con delibera n. 23/08 ha provveduto ad istituire apposite
tariffe .
Tempi e iter della pratica
Le pubblicazioni devono rimanere affisse nella casa comunale
per 8 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo
alla sottoscrizione del verbale.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi dalle pubblicazioni.
Note
Segnalazioni e precisazioni
Il regime della comunione dei beni è per legge automatico.
La scelta del regime di separazione dei beni, per i matrimoni
civili, va fatta all'Ufficiale di Stato Civile, mentre per
i matrimoni religiosi, va fatta al Ministro di Culto. Per
cambiare successivamente la scelta del regime patrimoniale,
occorre un atto stipulato da un notaio.
MATRIMONIO CIVILE: UTILIZZO
DELLE SALE COMUNALI
Presso l'Ufficio di Stato Civile è possibile:
- prenotare le sale comunali;
- concordare l'utilizzo e le modalità per l'addobbo
floreale;
La sala disponibile
per la celebrazione dei matrimoni civili è la Sala
Consiliare (in Piazza Capitaniato n.1).
Tariffa per utilizzo
sala per celebrazione matrimonio:
- €. 200,00 per entrambi i nubendi non residenti nel
Comune di Cologna Veneta;
- €. 100,00 se almeno un nubendo è residente
nel Comune di Cologna Veneta;
- €. 80,00 diritto se matrimonio celebrato fuori dall'orario
di apertura degli uffici.
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