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ICI

ICI 2011 - IL 16 Dicembre 2011 SCADE IL SALDO ICI
 

COMUNE DI COLOGNA VENETA

INFORMATIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2011

 Con delibera C.C. 32 del 23/06/2011 per l’anno 2011 si confermano le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) di cui alla delibera di CC n. 14 del 24/03/2009, precisando che gli anni di riferimento in essa indicati e relativi alla fattispecie della maggior detrazione di € 155,00, si intendono modificati nel secondo anno successivo a quello ivi riportato.
Qualora in sede di approvazione del bilancio l’Amministrazione Comunale apportasse modifiche alle aliquote e/o detrazioni ciò sarà reso noto ai contribuenti con mezzi idonei (sito internet istituzionale, manifesti, ecc…).
Se tali modifiche comporteranno minori o maggiori importi da pagare rispetto a quelli già eventualmente versati per l’anno 2011 i contribuenti potranno conguagliare quanto dovuto in sede di versamento del saldo o chiedere l’eventuale rimborso della maggiore imposta pagata. 
Qui di seguito sono riportati alcuni elementi per il calcolo dell’imposta:

1. le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2011 sono le seguenti:

   aliquota ordinaria del 7 per mille,
   aliquota  ridotta  del  5,5  per  mille  applicata  all'abitazione  principale  del  soggetto passivo  d'imposta    così  come  definita  dall'art.  8  comma  2  del  D.Lgs  504/1992  e dall'art.  5  del  vigente  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Comunale  sugli Immobili;
   detrazione  spettante  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo pari a € 103,29;
   maggiore  detrazione  spettante  pari  a    €  155,00  da  applicarsi  alle  unità  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione dai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
a.  nucleo familiare con 3 o piu' figli minorenni alla data del 01/01/2011 con reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 2009 non superiore ad € 7.500,00 pro-capite;
b.  nucleo  familiare  con  portatori  di  handicap  con  attestato  di  invalidità  civile superiore  al  46%  con  reddito  familiare  complessivo  imponibile  IRPEF,  riferito all'anno 2010, non superiore ad €  7.500,00 pro-capite, per il periodo rapportato ai  mesi  compresi  dalla  data  di  attestazione  di  invalidità  civile  al  31  dicembre  dell'anno in corso;
c. coppie che hanno contratto matrimonio nell'anno 2011, per il periodo rapportato ai mesi compresi dalla data del matrimonio al 31 dicembre dell'anno in corso;
          Al  fine  di  avvalersi  della  maggiore  detrazione  sopra  riportata  di  €  155,00  i  soggetti beneficiari dovranno presentare istanza scritta entro la data del pagamento del saldo per l'anno 2011; 
 
2.       l'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in legge n.  126  del  24/07/2008,  prevede  l'esclusione  dall'Imposta  comunale  sugli  immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché degli immobili  ad  essa  assimilati,  a  decorrere  dall'anno  d'imposta  2008,  ad  eccezione  degli immobili  di  categoria  catastale  A1,  A8  e  A9  per  le  quali  continua  ad  applicarsi  la detrazione  per  unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo rapportata la periodo utilizzato. Le ipotesi di assimilazione all'unità immobiliare adibita ad  abitazione  principale  che  godono  dell'esclusione  dall'imposta  sono  quelle  precisate dalla Risoluzione Ministero Economie e Finanze n.1/DF del 04/03/2009 ovvero:
a) art. 3 comma 56 L. 662/1996: unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta   a  titolo   di   proprietà   o   di   usufrutto   da   anziani   o   disabili   che acquisiscano  la  residenza  in  Istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) art. 59, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 446/1997: unità immobiliari concesse in uso gratuito  a  parenti  in  linea  retta  o  collaterale,  stabilendo  il  grado  di  parentela, adibite dagli stessi ad abitazione principale; 
 
3. di dare atto che le assimilazioni di cui sopra che godono dell'esclusione dall'I.C.I. sono  previste  dal  regolamento  comunale  vigente  relativo  all'Imposta  Comunale sugli Immobili all'art. 5 comma 1 lettere e) ed f);
 4. di precisare che le fattispecie previste dall'art. 5 comma 1 lettere  b), c), d) non  rientrano  nell'esclusione  dall'imposta  prevista  l'art.  1  del  D.L.  93/2008 convertito  in   Legge   n.  126/2,   ma  continuano  a  godere  dell'assimilazione all'abitazione  principale  ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota  e  della  detrazione previste  per  l'anno  2011.  Non  rientrano  inoltre  nell'esclusione  dall'imposta  gli immobili  concessi  in  uso  gratuito  ad  affini  entro  il  secondo  grado,  di  cui  alla lettera e) del medesimo articolo 5 comma 1, in quanto l'art. 59 comma 1 lettera e) del  D.Lgs.  446/1997  prevede  come  beneficiari  dell'uso  gratuito  solo  parenti  in linea retta o collaterale;
 Al  fine  di  avvalersi  della  maggiore  detrazione  sopra  riportata  di  €  155,00  i  soggetti beneficiari dovranno presentare istanza scritta entro la data del pagamento del saldo per l'anno 2011; 

aggiornamento al 01 ottobre 2011.

Per ogni ulteriore informazione e a disposizione l'Ufficio Tributi dell'ente:
tel. 0442/413513
fax 0442/419721
orario d¡¦ufficio:
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00
martedi e mercoledi dalle 17.00 alle 18.00

 

Il versamento del acconto o unica soluzione ICI anno 2011 dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2011.

Il versamento del saldo ICI anno 2011 dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2011

 

VERSAMENTO TRAMITE: C/C postale n. 88779053 INTESTATO A EQUITALIA NOMOS SPA - COLOGNA VENETA - VR-ICI

Oppure

Tramite mod. F.24 - Codice Comune C890 - IMPORTO MINIMO DI ESONERO DAL PAGAMENTO ANNUO: €.12,00

 

Codice per Abitazione principale: 3901
Codice per terreni agricoli: 3902
Codice per aree fabbricabili: 3903
Codice per altri fabbricati: 3904
Codice per interessi: 3906
Codice per sanzioni: 3907
 

Delibera Consiglio Comunale n.14/2009

Regolamento ICI Vigente
Valore minimo aree edificabili
 
 
Aliquote ICI anni precedenti
Anno aliquota abitazione principale aliquota ordinaria aliquota aree fabbricabili detrazione abitazione principale *(salvo casi particolari)
2002

4,50

6,50 7,00 103,29
2003 5,50 7,00 7,00 103,29
2004 5,50 7,00 7,00 103,29
2005 5,50 7,00 7,00 103,29
2006 5,50 7,00 7,00 103,29
2007 5,50 7,00 7,00 103,29
2008

5,50*

* Il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 126 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008, ha escluso dall¡¦Imposta comunale sugli
immobili (ICI) gia dalla prima rata di giugno le unita immobiliari adibite ad abitazione
principale, nonche quelle ad esse assimilate in base al Regolamento comunale vigente,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, (abitazioni di tipo signorile) A/8 (abitazioni in
ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

7,00 7,00 103,29
2009

5,50*

* Il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 126 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008, ha escluso dall¡¦Imposta comunale sugli
immobili (ICI) gia dalla prima rata di giugno le unita immobiliari adibite ad abitazione
principale, nonche quelle ad esse assimilate in base al Regolamento comunale vigente,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, (abitazioni di tipo signorile) A/8 (abitazioni in
ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

7,00 7,00 103,29
2010

5,50*

* Il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 126 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008, ha escluso dall¡¦Imposta comunale sugli
immobili (ICI) gia dalla prima rata di giugno le unita immobiliari adibite ad abitazione
principale, nonche quelle ad esse assimilate in base al Regolamento comunale vigente,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, (abitazioni di tipo signorile) A/8 (abitazioni in
ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

7,00 7,00 103,29
2011

5,50*

*Il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 126 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008, ha escluso dall¡¦Imposta comunale sugli
immobili (ICI) gia dalla prima rata di giugno le unita immobiliari adibite ad abitazione
principale, nonche quelle ad esse assimilate in base al Regolamento comunale vigente,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, (abitazioni di tipo signorile) A/8 (abitazioni in
ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

7,00 7,00 103,29
         
         

 

 

 



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